Descrizione
Regolamento per la vigilanza degli alunni da parte del personale docente ed ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 5 del D.Lgs 165/01;
VISTO il D.Lgs. 81/08; VISTO il CCNL 2001 comparto scuola;
VISTI gli art. 2047 – 2048 Codice civile (integrità fisica del minore);
VISTI Art. 2047 – 2048 Codice civile (Obbligo di vigilanza sugli alunni minori);
VISTI Art. 2043 e 2051 Codice civile ( Omissione rispetto agli obblighi organizzativi di controllo e di custodia sia di soggetti privi di capacità di intendere e di volere, sia di soggetti capaci);
VISTA il D.P.R. n. 249/98 Statuto dello studentesse e degli studenti; VISTO il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 : Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);
PREMESSO CHE
la Scuola ha l’obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati; l’attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare agli stessi l’ambiente più idoneo allo svolgimento dell’attività didattica;
la vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente, i docenti interni ed esterni, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità.
Il presente regolamento intende fornire, in via preventiva, misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza, e a garantire che ogni studente rispetti le finalità didattiche delle singole ore di lezione impartite.
Le misure organizzative concernenti la vigilanza degli alunni riguardano:
l’entrata nell’edificio fino all’uscita dallo stesso per tutto il tempo della permanenza;
i cambi d’ora delle lezioni con spostamento autonomo degli studenti da un’aula all’altra;
le attività didattiche svolte nelle palestre e nei laboratori;
gli intervalli;
l’entrata posticipata – l’uscita anticipata – i ritardi;
Viaggi di istruzione
COMUNICA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI
ART. 1 – ORARIO DELLE LEZIONI. L’orario delle lezioni viene formulato e pubblicato, all’inizio di ogni anno scolastico, dal Dirigente.
ART. 2 – INGRESSO DEGI STUDENTI E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
1. E’ consentito agli alunni l’ingresso a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
2. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e quelli in servizio all’ultima ora di lezione ad assistere all’uscita dall’aula degli studenti medesimi al termine delle lezioni.
3. Durante l’entrata, l’uscita degli studenti dall’aula e l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente, interno o esterno, assegnato alla classe in quella scansione temporale.
4. L’obbligo di vigilanza sugli alunni comprende tutte le attività svolte in orario curriculare, nonché le attività extracurriculari interne ed esterne alla scuola organizzate dall’Istituto e regolamentate dal Dirigente con apposite circolari attuative.
5. Durante le ore di lezione ogni docente vigila alunni della propria classe ed interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina
6. I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza negli spazi loro affidati; il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall’aula deve incaricare un collaboratore scolastico o un docente in compresenza, di sorvegliare gli alunni sino al suo ritorno.
7. Durante le lezioni non è consentito aglialunni allontanarsi dall’aula. Il docente può autorizzare l’uscita dall’aula di un solo alunno per volta, per breve tempo (alcuni minuti) tranne eccezioni autorizzate dal docente stesso. Qualora l’assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza, i quali provvederanno ad accertare la presenza dell’alunno/a e il suo rientro in aula.
8. Il personale docente e non docente deve evitare che gli alunni sostino senza autorizzazione nei corridoi durante lo svolgimento dell’attività didattica.
10. I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente all’Ufficio di Presidenza, ovvero al Responsabile di plesso, ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l’incolumità degli studenti stessi.
11. Le disposizioni e gli obblighi sulla sorveglianza sono estese anche agli esperti che operano nella scuola per attività progettuali, che risultano corresponsabili anche in presenza di docenti che svolgono il ruolo di tutor.
ART. 3 CAMBIO DELL’ORA DEL DOCENTE
Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle responsabilità derivanti dalla sorveglianza degli alunni, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, sia per avere sempre chiara la composizione della classe al momento dell’ingresso sia per evitare confusione nei corridoi, l’insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula durante il cambio dell’ora, in attesa del docente dell’ora successiva.
3. I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
4. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, e nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel contempo, avviso al Dirigente ovvero al Responsabile di plesso.Gli insegnanti, in caso si ripeta più volte il mancato ritiro dell’alunno ,entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il dirigente scolastico.
ART. 4 – INTERVALLI E ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DEGLI ALUNNI DALL’AULA
1. La vigilanza sugli studenti durante gli intervalli è effettuata dai docenti dell’ora precedente all’intervallo stesso.
2. Durante l’intervallo gli alunni resteranno in classe a consumare la merenda e potranno uscirne solo per recarsi ai servizi igienici , nei modi regolati dal docente.
3. I collaboratori scolastici durante gli intervalli sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano.
4. Gli stessi provvedono anche a segnalare al Dirigente, ovvero al Responsabile di plesso, l’assenza dei docenti in turno al fine di consentirne la tempestiva sostituzione.
5. Tutto il personale della scuola in servizio, presente in Istituto durante gli intervalli, è comunque tenuto a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.
In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.
ART. 5 – TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI
1. Il docente dell’ultima ora vigila sull’ordinata uscita degli alunni dall’aula.
2. Al fine di assistere l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che alle porte di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta sorveglianza nel passaggio degli studenti.
ART. 6 – ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO
1. L’entrata posticipata dell’alunno/a può essere concessa dietro richiesta scritta e il genitore o da chi ne fa le veci,dovrà accompagnare a scuola l’alunno.Il docente in servizio in aula provvederà all’annotazione dell’orario di ingresso dello studente ritardatario sul registro elettronico di classe.
2. L’uscita anticipata può essere concessa dietro richiesta scritta dal genitore o da chi ne fa le veci.
La richiesta, deve essere valutata dal Dirigente o o suo delegato in segreteria e autorizzata per iscritto. Dopo l’autorizzazione il genitore o l’adulto delegato, potrà prelevare in classe l’alunno, mostrando il permesso al docnete al collaboratore scolastico del piano.
3. Non è consentito in alcun caso allo/a studente/ssa minorenne uscire dall’Istituto prima del termine delle lezioni se non accompagnato dal genitore, o da chi ne fa le veci, ovvero da un suo delegato maggiorenne.
4. Nel caso di malessere che non richieda l’attivazione della procedura di soccorso, verrà avvisata la famiglia dello studente, il quale, anche se maggiorenne, potrà lasciare l’Istituto solo se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci, ovvero da un suo delegato maggiorenne.
ART. 7 – USCITA DALLA SCUOLA DEGLI STUDENTI
1. I docenti accompagneranno gli alunni fino ai portoni interni della scuola e li affideranno ai genitori o adulti delegati. I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, ove richiesto anche personale del pulmino scuola bus privato.Gli alunni della scuola secondaria di primo grado firmeranno la liberatoria per autorizzare gli alunni all’uscita autonoma.Gli alunni i cui genitori sono in ritardo saranno affidati al Collaboratore scolastico o al Responsabile di plesso, il quale avviserà la segreteria di sollecitare telefonicamente l’arrivo dei genitori.
ART. 8 ASSENZA DEL DOCENTE OVE NON NE SIA POSSIBILE LA SOSTITUZIONE
1. In caso di assenza del docente, ove non ne sia possibile la sostituzione, gli alunni , divisi in gruppi dai docenti, coadiuvati dail collaboratori scolastici, verranno assegnati ad altre classi, al fine di garantire comunque la vigilanza su di essi.
ART. 9 – SCIOPERO/ ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE
1. In caso di sciopero/assemblea sindacale del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente
2. Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.
3. Qualora non risultasse possibile garantire la vigilanza sugli studenti per mancanza di rapporto numerico tra docenti e personale scolastico, la segreteria provvederà a chiamare i genitori affinché si organizzino per prelevare il figlio anticipatamente.
ART.10 – COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 1.Si ricorda che il dovere di vigilanza, rientra anche tra gli obblighi dei collaboratori scolastici .Il CCNL del comparto scuola individua infatti per i collaboratori scolastic imansioni di accoglienza e sorveglianza.
2.L’ingresso nei locali scolastici durante le ore di lezione non è permesso ad estranei privi di autorizzazione del Dirigente scolastico o del responsabile di plesso, inclusi i genitori degli alunni che sono autorizzati ad accedere solo se convocati per colloqui dai docenti o nelle ore di ricevimento o in caso di ritiro anticipato degli alunni o negli orari di segreteria di apertura al pubblico.Tutte le altre persone( fornitori, tecnici, rappresentanti dei libri, visitatori) dovranno essere autorizzati dal Dirigente scolastico o dal reaponsabile di plesso.In caso di dubbio i collaboratori sono tenuti a non far entrare estranei e a chiedere istruzioni al Dirigente Scolastico o al Responsabile presente in sua assenza.
3.Infine, si ricorda che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del dirigente scolastico.
ART. 11 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
1. Il calcolo del numero di docenti necessario per effettuare l’uscita didattica deve avvenire considerando un rapporto minimo di 1 docente ogni 15 alunni.
2. Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata per tutta la durata dell’uscita. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.
3. E’ necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti:
– partenza (controllo dei presenti);
– soste intermedie (controllo dei presenti);
– rientro (consegna degli alunni alle famiglie);
– percorsi su sentieri, nel traffico urbano, durante l’eventuale utilizzo di mezzi pubblici di trasporto e in ogni condizione di possibile pericolo;
– visita a monumenti, musei, mostre,…
4. L’adempimento di tale dovere, mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico, è funzionale allo scopo di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.
5. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:
la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;tramite l’organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; in caso estremo, il rientro anticipato.
ART. 12 – PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI MALORE/INFORTUNIO
1. In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente a scuola;
2. provvederà ad avvisare il Dirigente, ovvero il Responsabile di plesso e valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (118)
3. L’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l’apposito modulo da consegnare in Segreteria.
4. Nel caso in cui l’alunno debba essere trasportato immediatamente al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un docente responsabile del primo soccorso.
5. E’ necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.
ART. 13 – VIGILANZA IN CASO DI EVACUAZIONE DALL’ISTITUTO
1. La regolamentazione sulla vigilanza in caso pericolo per la sicurezza e di evacuazione dall’Istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore.
Il regolamento ha ottenuto parere favorevole del Collegio docenti in data 28 novembre 2017.
Il regolamento viene approvato dal Consiglio di istituto in data 30 novembre 2017 delibera n. 49 e resta valido fino a successive modificazioni